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Facebook: diffamazione, molestie e violazione diritti d’autore. Ultime sentenze

Facebook diventa spesso uno strumento di commissione di reati. Ecco le più interessanti e recenti sentenze che condannano gli usi illeciti del più famoso social network.
 
Reato di molestie e disturbo delle persone
Facebook va considerato luogo aperto al pubblico, in quanto luogo “virtuale” aperto all’accesso di chiunque utilizzi la rete. Pertanto l’invio di messaggi molesti, “postati” sulla pagina pubblica di Facebook della persona offesa costituisce reato di molestia o disturbo alle persone [1].
 
La redazione di un giornale e la pagina Facebook di un utente possono essere considerati luoghi aperti al pubblico, ai fini della realizzazione del reato di molestia o disturbo delle persone [2].
 
La piattaforma sociale Facebook è una sorta di virtuale, una “piazza immateriale” che consente un numero indeterminato di “accessi” e di visioni: essa dunque, al pari di ogni social network o community liberamente accessibile da parte di chiunque utilizzi la rete, costituisce un vero e proprio “luogo” aperto al pubblico, in cui può esser commesso il reato di molestie [3]
 
Diffamazione
In tema di diffamazione, sussiste l’aggravante dell’utilizzo del mezzo di pubblicità allorquando il fatto diffamante sia commesso mediante la pubblicizzazione su un profilo di Facebook. Ciò perché l’inserimento della frase che si assume diffamatoria su tale social network la rende accessibile a una moltitudine indeterminata di soggetti con la sola registrazione al social network e, comunque, a una cerchia ampia di soggetti nel caso di notizia riservata agli amici.
 
Ai fini della configurabilità del reato di diffamazione non si richiede la sussistenza del dolo specifico, essendo sufficiente, ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo della fattispecie, la consapevolezza di pronunciare una frase lesiva dell’altrui reputazione e la volontà che la frase venga a conoscenza di più persone, anche soltanto due (fattispecie relativa alla condotta di un membro della guardia di finanza che aveva pubblicato sul proprio profilo Facebook frasi irriguardose nei confronti di altro militare designato in sua sostituzione) [4].
 
La pubblicazione, sulla bacheca del proprio profilo personale di un social network, nella specie Facebook, di un messaggio a contenuto lesivo dell’onore e della reputazione di un soggetto, integra il delitto di diffamazione aggravata dall’utilizzo di altro mezzo di pubblicità. In ipotesi di diffamazione attraverso i social network può desumersi la riferibilità soggettiva del messaggio diffamatorio da circostanze fattuali quali i pregressi e burrascosi rapporti lavorativi intercorsi tra le parti [5].
 
Pubblicazione su Facebook di opere protette da diritto di autore
È penalmente responsabile chiunque diffonda anche solo parzialmente opere protette attraverso la pubblicazione delle stesse su social network (Facebook; Myspace) senza citarne espressamente il co-autore (di fatto presentandole come opere esclusivamente proprie) o, più in generale, senza averne avuto autorizzazione specifica.
 
Arresti domiciliari e divieto di comunicazione con altre persone, anche tramite Facebook
In tema di prescrizioni relative all’applicazione degli arresti domiciliari, la generica prescrizione di “non comunicare con persone diverse dai familiari conviventi”, va intesa nella accezione di divieto non solo di parlare con persone non della famiglia e non conviventi ma anche di entrare in contatto con altri soggetti, dovendosi ritenere estesa, pur in assenza di prescrizioni dettagliate e specifiche, anche alle comunicazioni tramite internet su Facebook.
 
Candidati e commissari amici su Facebook
Al pari dell’eventuale conoscenza personale e l’occasionale frequentazione, la c.d. amicizia sul social network Facebook tra componenti della commissione esaminatrice di un concorso e i candidati che vi partecipano non costituisce causa di incompatibilità atta a determinare l’obbligo di astensione dei primi.


1-Cass. sent. n. 37596/2014.
2-Cass. sent. n. 37596/2014.
3-Cass. sent. n. 37596/2014.
4-Cass. sent. n. 16712/2014.
5-Trib. Livorno, sent. n.38912/2012.
6-Trib. Genova sent. n. 3443/2012.
7-Cass. sent. n. 4064/2011.
8-TAR Genova sent. n. 1330/2014.








Maria Monteleone
laleggepertutti.it

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